Art. 8 · Termini relativi alla procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare, la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile e la diffusione delle pompe di calore

Art. 8

Termini relativi alla procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare, la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile e la diffusione delle pompe di calore

In vigore dal 22 dic 2022
Termini relativi alla procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare, la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile e la diffusione delle pompe di calore Nell'applicare i termini di cui agli , i periodi seguenti non sono conteggiati in tali termini, tranne quando coincidono con altre fasi amministrative della procedura autorizzativa: a) il periodo durante il quale gli impianti, le loro connessioni alla rete e, al fine di garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, la relativa infrastruttura di rete necessaria sono costruiti o la loro potenza è riveduta; e b) il periodo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete.
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