Art. 7 · Accelerazione della diffusione delle pompe di calore

Art. 7

Accelerazione della diffusione delle pompe di calore

In vigore dal 22 dic 2022
Accelerazione della diffusione delle pompe di calore 1.   La procedura autorizzativa per l'installazione delle pompe di calore di capacità elettrica inferiore a 50 MW non può superare un mese o, nel caso delle pompe di calore geotermiche, tre mesi. 2.   A meno che non vi siano problemi giustificati di sicurezza, non siano necessari ulteriori lavori per le connessioni alla rete e non sussista un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate previa notifica all'ente competente per: a) pompe di calore con capacità elettrica fino a 12 kW; e b) pompe di calore installate da un autoconsumatore di energia rinnovabile con una capacità elettrica fino a 50 kW, a condizione che la capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell'autoconsumatore sia pari almeno al 60 % della capacità della pompa di calore. 3.   Gli Stati membri possono escludere determinate aree o strutture dalle disposizioni del presente articolo per motivi connessi alla protezione del patrimonio culturale o storico oppure per motivi connessi a interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza. 4.   Tutte le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono rese pubbliche conformemente agli obblighi esistenti.
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