Art. 6
Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema
In vigore dal 22 dic 2022
Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema
Gli Stati membri possono esentare i progetti di energia rinnovabile, nonché i progetti di stoccaggio dell'energia e i progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico dalla valutazione dell'impatto ambientale di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE e dalle valutazioni di protezione delle specie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all' della direttiva 2009/147/CE, a condizione che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete per la relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, se gli Stati membri hanno stabilito zone dedicate alle energie rinnovabili o alla rete, e che la zona sia stata oggetto di una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). L'autorità competente provvede affinché, sulla base dei dati esistenti, siano applicate misure di mitigazione adeguate e proporzionate per garantire la conformità all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all' della direttiva 2009/147/CE. Qualora tali misure non siano disponibili, l'autorità competente provvede affinché l'operatore corrisponda una compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie al fine di garantire o migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate.
Storico versioni
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