Art. 5 · Revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile

Art. 5

Revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile

In vigore dal 22 dic 2022
Revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile 1.   Se la revisione della potenza determina un aumento della capacità, la procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti, comprese le autorizzazioni all'ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, non è superiore a sei mesi, comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie a norma della legislazione pertinente. 2.   Se la revisione della potenza non determina un aumento della capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile superiore al 15 % e lasciando la necessità di valutare gli eventuali effetti ambientali in applicazione del paragrafo 3, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate entro tre mesi dalla presentazione della domanda all'ente competente, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema. 3.   Se la revisione della potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile o l'ammodernamento di una relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto esige una procedura di valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell' della direttiva 2011/92/UE, tale determinazione preliminare e/o valutazione ambientale si limita agli effetti significativi potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale. 4.   Se la revisione della potenza degli impianti solari non comporta l'uso di spazio supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto iniziale, il progetto è esonerato dall'obbligo, se del caso, di essere oggetto di una determinazione se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell' della direttiva 2011/92/UE. 5.   Tutte le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono rese pubbliche conformemente agli obblighi esistenti.
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