Art. 4
Accelerare la procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare
In vigore dal 22 dic 2022
Accelerare la procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare
1. La durata della procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, compresi gli impianti solari integrati negli edifici e le apparecchiature per l'energia solare sui tetti, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non è superiore a tre mesi, a condizione che lo scopo principale di tali strutture non sia la produzione di energia solare. In deroga all', paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con l'allegato II, punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione delle suddette apparecchiature per l'energia solare è esonerata dall'obbligo, se del caso, di essere oggetto di una determinazione se il progetto esige una valutazione dell'impatto ambientale o dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale.
2. Gli Stati membri possono escludere determinate aree o strutture dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 per motivi connessi alla protezione del patrimonio culturale o storico oppure per motivi connessi a interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza.
3. Per la procedura autorizzativa riguardante l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare, anche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile, con una capacità pari o inferiore a 50 kW, in assenza di risposta delle autorità o degli enti competenti entro un mese dalla domanda, l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare non superi la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione.
4. Qualora l'applicazione della soglia di capacità di cui al paragrafo 3 del presente articolo comporti oneri o vincoli amministrativi significativi per il funzionamento della rete elettrica, gli Stati membri possono applicare una soglia inferiore, purché essa rimanga superiore a 10,8 kW.
5. Tutte le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono rese pubbliche conformemente agli obblighi esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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