Art. 5
Presentazione di relazioni
In vigore dal 21 dic 2022
Presentazione di relazioni
1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per attuare il presente regolamento di esecuzione. Ove opportuno, le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere fornite mediante riferimenti ai metadati pertinenti.
2. Ciascuno Stato membro fornisce una versione aggiornata della relazione, su richiesta della Commissione che dovrebbe essere formulata ogni due anni.
3. La relazione contiene le informazioni seguenti:
a)
un elenco di specifiche serie di dati a livello di Stato membro (e, se del caso, a livello subnazionale) corrispondenti alla descrizione di ciascuna serie di dati di elevato valore di cui all'allegato del presente regolamento e con riferimento online a metadati che rispettano le norme esistenti, come un registro unico o un catalogo dei dati aperti;
b)
un collegamento permanente alle condizioni di licenza applicabili al riutilizzo di serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato del presente regolamento, per ciascuna serie di dati di cui alla lettera a);
c)
un collegamento permanente alle API che garantiscono l'accesso alle serie di dati di elevato valore elencate nell'allegato del presente regolamento, per ciascuna serie di dati di cui alla lettera a);
d)
se disponibili, i documenti di orientamento emanati dallo Stato membro sulla pubblicazione e il riutilizzo delle pertinenti serie di dati di elevato valore;
e)
se disponibili, le eventuali valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati effettuate conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;
f)
il numero di enti pubblici esentati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/1024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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