Art. 4 · Audizione delle persone e delle organizzazioni interessate

Art. 4

Audizione delle persone e delle organizzazioni interessate

In vigore dal 19 dic 2022
Audizione delle persone e delle organizzazioni interessate La Commissione, prima dell'adozione di un regolamento ai sensi dell', paragrafo 1, pubblica un progetto dello stesso per dar modo a tutte le persone e le organizzazioni interessate di presentare le proprie osservazioni entro un termine da essa fissato. Tale termine è di almeno un mese. Contemporaneamente, la Commissione rende pubblico tale progetto di regolamento sul proprio sito internet.
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