Art. 2 · Trasparenza e controllo

Art. 2

Trasparenza e controllo

In vigore dal 19 dic 2022
Trasparenza e controllo 1.   I regolamenti adottati ai sensi dell', paragrafo 1, comprendono norme precise per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti. 2.   Lo Stato membro che attua regimi di aiuto o singoli aiuti non soggetti agli obblighi di notifica a norma dei regolamenti adottati ai sensi dell', paragrafo 1, trasmette alla Commissione sintesi delle informazioni relative a tali aiuti. La Commissione pubblica tali sintesi. 3.   Ciascuno Stato membro registra e riunisce tutte le informazioni riguardanti l'applicazione dei regolamenti adottati ai sensi dell', paragrafo 1. Qualora la Commissione disponga di informazioni che inducano a ritenere che un regolamento adottato ai sensi dell', paragrafo 1, non sia applicato correttamente, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione tutte le informazioni che essa reputi necessarie per valutare la conformità degli aiuti concessi in base a tale regolamento con tutte le condizioni previste. 4.   Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, almeno una volta all'anno, una relazione sull'applicazione dei regolamenti adottati ai sensi dell', paragrafo 1, conformemente alle esigenze specifiche della Commissione. La Commissione rende tali relazioni accessibili a tutti gli Stati membri. Una volta all'anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal comitato di cui all'.
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