Art. 5 · Contratto temporaneo di servizi con il prestatore del servizio

Art. 5

Contratto temporaneo di servizi con il prestatore del servizio

In vigore dal 19 dic 2022
Contratto temporaneo di servizi con il prestatore del servizio 1.   In deroga all’articolo 176 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione appalta, con procedura di gara a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, i necessari servizi a un soggetto stabilito nell’Unione che agisce da prestatore del servizio per l’esecuzione dei compiti previsti all’ del presente regolamento. 2.   Il contratto di servizi con il prestatore del servizio selezionato stabilisce la proprietà delle informazioni da questi ottenute e ne prevede l’eventuale trasferimento alla Commissione alla cessazione o alla scadenza del contratto. 3.   La Commissione stabilisce nel contratto di servizi gli aspetti pratico-operativi della prestazione del servizio, fra cui l’uso dello strumento informatico, le misure di sicurezza, la valuta o le valute, il regime di pagamento e le responsabilità. 4.   Il contratto di servizi con il prestatore del servizio riserva alla Commissione il diritto di controllo e di audit. A tal fine la Commissione ha pieno accesso alle informazioni in possesso del prestatore del servizio. 5.   La Commissione può chiedere al prestatore del servizio di comunicarle tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei compiti indicati all’ e di consentirle di accertare l’adempimento, da parte delle imprese di gas naturale e delle imprese che consumano gas, degli obblighi derivanti dall’.
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