Art. 4 · Comitato direttivo ad hoc

Art. 4

Comitato direttivo ad hoc

In vigore dal 19 dic 2022
Comitato direttivo ad hoc 1.   È costituito un comitato direttivo ad hoc per favorire il coordinamento dell’aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune. 2.   La Commissione istituisce il comitato direttivo ad hoc entro sei settimane dall’entrata in vigore del presente regolamento; il comitato direttivo si compone di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di un rappresentante della Commissione. Rappresentanti delle parti contraenti della Comunità dell’energia possono, su invito della Commissione, partecipare al comitato direttivo ad hoc per tutte le questioni di interesse reciproco. Il comitato direttivo ad hoc è presieduto dalla Commissione. 3.   Il comitato direttivo ad hoc adotta il regolamento interno a maggioranza qualificata entro un mese dalla sua istituzione. 4.   La Commissione consulta il comitato direttivo ad hoc in merito al progetto di raccomandazione della Commissione a norma dell’, paragrafo 2, in particolare per accertare se il pertinente acquisto di gas o una gara d’appalto per l’acquisto di gas migliori la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione e sia compatibile con il principio di solidarietà energetica. 5.   Se del caso, la Commissione informa inoltre il comitato direttivo ad hoc dell’effetto che la partecipazione delle imprese all’acquisto in comune organizzato dal prestatore del servizio produce in termini di sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione e di solidarietà energetica. 6.   Qualora siano loro trasmesse informazioni riservate conformemente all’, paragrafo 6, i membri del comitato direttivo ad hoc trattano tali informazioni con la dovuta riservatezza. Lo scambio è limitato alle informazioni pertinenti e commisurate allo scopo per il quale è attuato.
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