Art. 26
Estensione temporanea degli obblighi di solidarietà agli Stati membri dotati di impianti GNL
In vigore dal 19 dic 2022
Estensione temporanea degli obblighi di solidarietà agli Stati membri dotati di impianti GNL
1. L’obbligo di prestare solidarietà a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938 si applica non solo agli Stati membri direttamente connessi allo Stato membro che richiede solidarietà ma anche agli Stati membri dotati di impianti GNL, a condizione che sia disponibile la capacità necessaria nella pertinente infrastruttura, comprese le navi per il trasporto di GNL e le metaniere.
2. L’, paragrafi da 2 a 9, del regolamento (UE) 2017/1938 si applica agli Stati membri dotati di impianti GNL, salvo disposizione contraria del presente regolamento.
3. Lo Stato membro dotato di impianti GNL che non sia direttamente connesso allo Stato membro che richiede solidarietà può concordare bilateralmente con qualsiasi altro Stato membro le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per la prestazione di solidarietà.
4. Se al momento del ricevimento della richiesta di solidarietà non è stato concluso alcun accordo bilaterale, anche allo Stato membro non connesso si applicano le norme standard per le misure di solidarietà di cui all’.
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