Art. 23
Estensione della protezione nel quadro della solidarietà ai volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica
In vigore dal 19 dic 2022
Estensione della protezione nel quadro della solidarietà ai volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica
1. In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, una misura di solidarietà di cui all’, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento si applica solo qualora lo Stato membro che richiede solidarietà non sia stato in grado di coprire:
a)
la carenza nell’approvvigionamento di gas ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà o, qualora uno Stato membro abbia adottato misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti in conformità dell’ del presente regolamento, i volumi essenziali di consumo di gas per i suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà;
b)
il volume critico di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, nonostante l’applicazione della misura di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938. Si applicano le condizioni previste all’, paragrafo 3, lettere b), c) e d), del suddetto regolamento.
2. Lo Stato membro tenuto a prestare solidarietà a norma del paragrafo 1 ha il diritto di dedurre dall’offerta di solidarietà:
a)
le forniture ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà, nella misura in cui sono interessati volumi essenziali o, qualora uno Stato membro abbia adottato misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti in conformità dell’, le forniture dei volumi essenziali di consumo di gas dei suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà;
b)
le forniture dei volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica;
c)
le forniture di volumi di gas per l’energia elettrica necessaria per la produzione e il trasporto di gas; e
d)
i volumi di gas necessari per il funzionamento delle infrastrutture critiche per la sicurezza dell’approvvigionamento di cui all’allegato II nonché di altri impianti essenziali per il funzionamento dei servizi militari, di sicurezza nazionale e di aiuto umanitario.
3. I volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettere b) e d), non superano i volumi indicati nell’allegato I. Se uno Stato membro è in grado dimostrare che per evitare una crisi dell’energia elettrica nel suo territorio è necessario un volume di gas maggiore, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata, consentire la detrazione di volumi più elevati.
4. Qualora siano tenuti a prestare solidarietà, gli Stati membri il cui sistema dell’energia elettrica sia sincronizzato unicamente con il sistema dell’energia elettrica di un paese terzo possono eccezionalmente detrarre volumi più elevati di gas nel caso in cui il sistema dell’energia elettrica sia desincronizzato dal sistema di tale paese terzo fintantoché sono necessari servizi di sistema energetico isolato o altri servizi per il gestore del sistema di trasmissione al fine di garantire il funzionamento sicuro e affidabile del sistema energetico.
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