Art. 14 · Uso più efficace delle capacità di trasporto

Art. 14

Uso più efficace delle capacità di trasporto

In vigore dal 19 dic 2022
Uso più efficace delle capacità di trasporto 1.   In caso di sottoutilizzo a norma del paragrafo 2, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità continua contrattuale che risulta sottoutilizzata nei punti di interconnessione e nei punti di interconnessione virtuali come prodotto di capacità mensile e come prodotto di capacità giornaliera e infragiornaliera per il mese. 2.   La capacità continua contrattuale risulta sottoutilizzata se nel mese di calendario precedente l’utente della rete ha usato o offerto meno dell’80 % in media della capacità continua prenotata in un punto di interconnessione o in un punto di interconnessione virtuale. Il gestore del sistema di trasporto sorveglia la capacità inutilizzata e comunica all’utente della rete il quantitativo di capacità destinato al ritiro nel punto di interconnessione o nel punto di interconnessione virtuale pertinente al più tardi prima di informarlo del quantitativo di capacità da offrire per la successiva asta rolling di capacità mensile a norma del regolamento (UE) 2017/459. 3.   Il quantitativo di capacità da offrire è pari alla differenza tra l’utilizzo medio nel mese di calendario precedente e l’80 % della capacità continua sotto contratto per un periodo superiore a un mese. 4.   All’atto dell’assegnazione di capacità, la capacità disponibile offerta all’asta a norma del regolamento (UE) 2017/459 ha la precedenza rispetto alla capacità sottoutilizzata inserita nell’asta a norma del paragrafo 2. 5.   Se venduta, la capacità sottoutilizzata offerta dal gestore del sistema di trasporto è tolta al detentore originario della capacità contrattuale. Il detentore originario può usare su base interrompibile la capacità continua ritirata. 6.   L’utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest’ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata da quest’ultimo. 7.   Prima di offrire la capacità continua sottoutilizzata a norma del presente articolo, il gestore del sistema di trasporto analizza i potenziali effetti presso ogni punto di interconnessione da esso gestito e ne informa l’autorità nazionale di regolamentazione competente. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, e indipendentemente dal fatto che tali punti di interconnessione siano congestionati o meno, le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di introdurre uno dei seguenti meccanismi su tutti i punti di interconnessione: a) un meccanismo «use-it-or-lose-it» su base «day-ahead» conformemente al regolamento (UE) 2017/459 e tenendo conto dell’allegato I, punto 2.2.3., del regolamento (CE) n. 715/2009; b) un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto conformemente all’allegato I, punto 2.2.2., del regolamento (CE) n. 715/2009 che offra almeno il 5 % di capacità supplementare in relazione alla capacità tecnica nel pertinente punto di interconnessione; o c) l’offerta, come minimo, della capacità inizialmente non designata su base «day-ahead» e «within-day», da assegnare come capacità interrompibile. I paragrafi da 1 a 6 si applicano automaticamente qualora uno dei meccanismi alternativi a norma del primo comma non sia applicato entro il 31 marzo 2023. 8.   Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 7, l’autorità nazionale di regolamentazione consulta l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro confinante e tiene conto dei pareri della stessa. Nel caso in cui il sistema di entrate-uscite riguardi più di uno Stato membro in cui è attivo più di un gestore del sistema di trasporto, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati decidono congiuntamente in merito all’applicazione del paragrafo 7.
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