Art. 13 · Piattaforme di trasparenza per gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas

Art. 13

Piattaforme di trasparenza per gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas

In vigore dal 19 dic 2022
Piattaforme di trasparenza per gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas 1.   Entro il 28 febbraio 2023 i gestori di impianti GNL e i gestori di impianti di stoccaggio del gas pubblicano, in modo trasparente e di facile utilizzo, tutte le informazioni richieste dall’ del regolamento (CE) n. 715/2009, rispettivamente su una piattaforma europea di trasparenza per il GNL e su una piattaforma europea di trasparenza per lo stoccaggio. Le autorità di regolamentazione possono chiedere a tali gestori di pubblicare qualsiasi altra informazione utile per gli utenti del sistema. 2.   Gli impianti GNL che fruiscono di una deroga alle norme sull’accesso di terzi in conformità dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE e i gestori degli impianti di stoccaggio del gas nell’ambito del regime di accesso negoziato di terzi di cui all’articolo 33, paragrafo 3, di tale direttiva rendono pubbliche le tariffe definitive per l’infrastruttura entro il 31 gennaio 2023.
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