Art. 11 · Consorzio d’acquisto di gas

Art. 11

Consorzio d’acquisto di gas

In vigore dal 19 dic 2022
Consorzio d’acquisto di gas Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas che partecipano all’aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio possono, in modo trasparente, coordinare determinati elementi delle condizioni del contratto di acquisto o usare contratti di acquisto in comune per ottenere migliori condizioni dai fornitori, purché, secondo quanto constatato dalla Commissione in una decisione a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1/2003, risultino conformi al diritto dell’Unione, compreso in materia di concorrenza e con particolare riferimento agli articoli 101 e 102 TFUE, e adempiano all’obbligo di trasparenza imposto dall’ del presente regolamento.
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