Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 dic 2022
1.   Per un periodo transitorio che termina il 15 luglio 2023, continua a essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca e prodotti altamente raffinati di origine animale accompagnate dai pertinenti modelli di certificati sanitari/ufficiali o di certificati ufficiali rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 30, 31 e 46, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche ad esso apportate dal presente regolamento di esecuzione, purché il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 aprile 2023. 2.   Per un periodo transitorio che termina il 15 luglio 2023, continua a essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti composti a lunga conservazione accompagnate dall'attestato privato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche ad esso apportate dal presente regolamento di esecuzione, purché l'attestato in questione sia stato rilasciato entro il 15 aprile 2023.
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