Art. 1
Esclusione
In vigore dal 19 dic 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 è così modificato:
1)
all’articolo 10:
«a)
al paragrafo 2, «a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione(9)» è sostituito da «a norma dell’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*1)»
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).»;"
b)
al paragrafo 3, «a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628» è sostituito da «a norma dell’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235»;
2)
all’articolo 45, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l)
sono state trattate illegalmente con radiazioni ionizzanti o radiazioni UV;»
;
3)
l’articolo 51 è sostituito dal seguente:
«Articolo 51
Esclusione
Il presente titolo si applica ai molluschi bivalvi vivi, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi. Il presente titolo non si applica ai gasteropodi marini vivi che non sono filtratori e agli echinodermi vivi che non sono filtratori.»
;
4)
all’articolo 71, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
i controlli ufficiali effettuati in conformità all’articolo 70 rivelano che detti prodotti non sono conformi ai requisiti organolettici, chimici, fisici o microbiologici o ai requisiti relativi ai parassiti di cui all’allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 o al regolamento (CE) n. 2073/2005;»
;
5)
all’articolo 72, paragrafo 1, «al modello di certificato sanitario di cui all’allegato III, parte II, capitolo B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.» è sostituito da «al modello di certificato sanitario di cui all’allegato III, capitolo 29, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.»;
6)
nell’allegato VI, capitolo I, lettera B. «Indicatori di freschezza», tra il primo e il secondo comma è inserito il seguente:
«Se dall’esame organolettico emerge il dubbio che pesce precedentemente congelato sia presentato commercialmente come fresco, possono essere prelevati campioni a fini di verifica da sottoporre a prove di laboratorio quali la prova dell’idrossiacil-coenzima A deidrogenasi (HADH), l’esame istologico, la spettroscopia nell’ultravioletto, visibile e vicino infrarosso (UV-VIS/NIR) e l’acquisizione di immagini iperspettrali.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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