Art. 8

Art. 8

In vigore dal 16 dic 2022
1.   Entro il 5 marzo 2024 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in merito: a) ai criteri di esattezza e affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante espressi secondo i parametri di cui all’; b) ai mezzi di accesso ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza che devono essere utilizzati dagli utenti finali con disabilità, compresi quelli che utilizzano i servizi di roaming, e alla valutazione della loro conformità ai requisiti di equivalenza funzionale di cui all’. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui al presente articolo e all’, fatto salvo i termini iniziali ivi previsti, nel contesto di ciascuna raccolta di dati che la Commissione avvia ai fini dell’adempimento dell’obbligo di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 109, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.
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