Art. 3
In vigore dal 16 dic 2022
1. Nel definire i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante a norma dell’articolo 109, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità di regolamentazione competenti garantiscono, nei limiti della fattibilità tecnica, che la posizione dell’utente finale sia localizzata con l’affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirgli in soccorso. Le autorità di regolamentazione competenti stabiliscono i criteri tenendo conto dei parametri specificati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Per quanto riguarda le reti fisse:
a)
il criterio di esattezza delle informazioni sulla localizzazione del chiamante è espresso come informazioni relative all’indirizzo fisico del punto terminale di rete;
b)
il criterio di affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante è espresso come il tasso di successo, in percentuale, conseguito dalla soluzione tecnica o dalla combinazione di soluzioni tecniche nello stabilire e trasmettere allo PSAP più idoneo informazioni sulla localizzazione del chiamante corrispondenti al criterio di esattezza.
3. Per quanto riguarda le reti mobili:
a)
il criterio di esattezza delle informazioni sulla localizzazione del chiamante è espresso in metri. Se applicabile, il criterio di accuratezza altimetrica o verticale è anch’esso espresso in metri;
b)
il criterio di affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante è espresso come il tasso di successo, in percentuale, conseguito dalla soluzione tecnica o dalla combinazione di soluzioni tecniche nello stabilire e trasmettere allo PSAP più idoneo un’area di ricerca corrispondente al criterio di esattezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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