Art. 1
In vigore dal 16 dic 2022
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
1)
all'articolo 6 ter, il paragrafo 2 ter è sostituito dal seguente:
«2 ter. In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione dell'entità inserita in elenco alla voce 108 dell'allegato I di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per completare, entro il 17 giugno 2023, una vendita e un trasferimento in corso di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale entità in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione. Tale termine non convalida retroattivamente i disinvestimenti non conformi ai requisiti necessari a norma del presente regolamento.»;
2)
all'articolo 6 ter è inserito il paragrafo seguente:
«2 quater. In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 126 e 127 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 17 giugno 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 16 dicembre 2022.»;
3)
all'articolo 6 ter, paragrafo 3, lettera a), la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «28 febbraio 2023»;
4)
all'articolo 6 sexies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 e 127 dell'allegato I o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.»;
5)
all'articolo 6 sexies è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, per ciascuna operazione pertinente separatamente, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche elencate nell'allegato I che, prima del loro inserimento in elenco, hanno svolto un ruolo significativo nel commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, o la messa a disposizione di tali persone di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse sono necessari per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, verso paesi terzi al fine di affrontare la sicurezza alimentare.»;
6)
all'articolo 6 sexies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Lo Stato membro interessato, al momento di autorizzare tali operazioni, agisce in stretta cooperazione con la Commissione. Esso informa gli altri Stati membri di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 1 e 1 bis entro due settimane dall'autorizzazione.»;
7)
all’articolo 6 sexies, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. La Commissione riferisce al Consiglio entro 17 giugno 2023, e successivamente ogni sei mesi, una raccolta delle informazioni che ha ricevuto dagli Stati membri in relazione alla deroga di cui al paragrafo 1 bis.»;
8)
all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le informazioni fornite alle autorità competenti degli Stati membri o da queste ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate da tali autorità unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.»;
9)
all'articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le informazioni fornite alle autorità competenti degli Stati membri o da queste ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate da tali autorità unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.»;
10)
all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:
a)
i fondi congelati a norma dell' e le autorizzazioni concesse nell'ambito delle deroghe di cui al presente regolamento;
b)
i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.»;
11)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 16 bis
Le informazioni fornite alla Commissione o da questa ricevute in conformità del presente regolamento sono utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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