Art. 1
In vigore dal 16 dic 2022
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1)
all' è aggiunto il punto seguente:
«x)
“settore delle attività estrattive”: un settore che comprende le attività di localizzazione, estrazione, gestione e trasformazione relative ai materiali non destinati alla produzione di energia.»;
2)
l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 bis
1. È vietato:
a)
acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
b)
concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
c)
creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;
d)
prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).
2. È vietato:
a)
acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia;
b)
concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
c)
creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia;
d)
prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:
a)
essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto gas naturale e petrolio, compresi prodotti petroliferi raffinati, a meno che non sia vietato dall'articolo 3 quaterdecies e 3 quindecies , dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure
b)
essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia posseduta da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.
5. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle attività estrattive che generano la maggior parte del loro valore dalla produzione di uno dei materiali elencati nell'allegato XXX o che hanno come obiettivo principale tale produzione.»;
3)
l'articolo 3 quater è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 ter. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte C, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«6 ter. In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di assistenza tecnica connessa all'uso dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, dopo aver accertato che la fornitura di tale assistenza tecnica è necessaria per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera.
6 quater. In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui ai codici NC 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 00 00 elencati nell'allegato XI, parte B, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.
Nel decidere se rilasciare o no l'autorizzazione per usi medici o farmaceutici o per scopi umanitari a norma del presente paragrafo, le autorità nazionali competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.»
;
4)
all'articolo 3 sexies bis, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 5, 5 bis e 5 ter entro due settimane dal rilascio.»
;
5)
l'articolo 3 octies è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui al codice NC 7207 11 o 7207 12 10 o 7224 90, tale divieto si applica a decorrere dal 1o aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1o ottobre 2024 per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90;»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XVII, parte B, che non sono elencati nella parte A di tale allegato, e fatto salvo il paragrafo 4, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nei codici 7207 11, 7207 12 10 e 7224 90, cui si applicano i paragrafi 4, 5 e 5 bis.»
;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7224 90:
a)
147 007 tonnellate metriche tra il 17 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023;
b)
25 726 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2024 e il 31 marzo 2024.»;
d)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. I volumi dei contingenti di importazione stabiliti ai paragrafi 4, 5 e 5 bis sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*1).
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;"
6)
l'articolo 3 decies è così modificato:
a)
il paragrafo 3 ter è sostituito dal seguente:
«3 ter. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte B, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nel codice NC 2905 11 elencati nell'allegato XXI, parte B, cui si applica il paragrafo 3 ter bis.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 ter bis Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2905 11 elencati nell'allegato XXI, parte B, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 18 giugno 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
7)
l'articolo 3 duodecies è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXIII, parte A, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
b)
il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:
«3 bis. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2701, 2702, 2703 e 2704 elencati nell'allegato XXIII, parte A, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 ter. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXIII, parte B, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 8417 20, 8419 81 80 e 8438 10 10 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche.»
;
e)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nel decidere se rilasciare o no le autorizzazioni di cui ai paragrafi 5 e 5 bis, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.»
;
8)
all'articolo 3 quaterdecies è così modificato:
a)
al paragrafo 7, sono aggiunti i comma seguenti:
«A decorrere dal 5 febbraio 2023 è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, ottenuti a partire da petrolio greggio importato sulla base di una deroga concessa dall'autorità bulgara competente ai sensi del paragrafo 5, verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.
In deroga al divieto di cui al secondo comma, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Ucraina di taluni prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXXI, ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 5, dopo aver accertato che:
a)
i prodotti sono destinati a un uso esclusivo in Ucraina;
b)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi ad eludere i divieti di cui al secondo comma.
In deroga al divieto di cui al secondo comma, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione verso qualsiasi paese terzo di determinati prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXXII, ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 5, entro i volumi dei contingenti di esportazione di cui a tale allegato, dopo aver accertato che:
a)
i prodotti non possono essere immagazzinati in Bulgaria a causa di rischi per l'ambiente e la sicurezza;
b)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi ad eludere i divieti di cui al secondo comma.
La Bulgaria informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.»;
b)
al paragrafo 8, sono aggiunti i commi seguenti:
«A decorrere dal 5 febbraio 2023, in deroga ai divieti di cui al terzo comma, le autorità competenti dell'Ungheria e della Slovacchia possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Ucraina di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXXI, ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 3, lettera d), dopo aver accertato che:
a)
i prodotti sono destinati a un uso esclusivo in Ucraina;
b)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi a eludere i divieti di cui al terzo comma.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.»;
c)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
"11. Entro due settimane le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, ubicati, stabiliti o registrati di tutte le operazioni riguardanti l'acquisto, l'importazione o il trasferimento nell'Unione di condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto, originari della Russia o esportati dalla Russia. La comunicazione comprende informazioni sui volumi.
Lo Stato membro interessato comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma del comma precedente.
12. Sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 11, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure relative ai condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto, originari della Russia o esportati dalla Russia, entro il 18 giugno 2023.»
;
9)
all’articolo 3 quindecies, sono inseriti i paragrafi seguenti:
«12. Entro due settimane le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, ubicati, stabiliti o registrati di tutte le operazioni riguardanti l'acquisto o il trasferimento in paesi terzi di condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto, originari della Russia o esportati dalla Russia. La comunicazione comprende informazioni sui volumi.
Lo Stato membro interessato comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma del comma precedente.
13. Sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 12, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure relative ai condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto, originari della Russia o esportati dalla Russia, entro il 18 giugno 2023.»
;
10)
all'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 e ammettere alla negoziazione a decorrere dal 29 gennaio 2023 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50 %.»
;
11)
l'articolo 5 bis bis è così modificato:
a)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 ter. È vietato a decorrere dal 16 gennaio 2023 ricoprire cariche negli organi direttivi di:
a)
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;
b)
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a); oppure
c)
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia e che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b).
Il presente divieto non si applica alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 1, cui si applica il paragrafo 1 bis.
1 quater. In deroga al paragrafo 1 ter, le autorità competenti possono rilasciare l'autorizzazione a ricoprire una carica nell'organo direttivo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1 ter, dopo aver stabilito che la persona giuridica, l'entità o l'organismo è:
a)
un'impresa in partecipazione o un analogo dispositivo giuridico cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 ter e concluso da una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro prima del 17 dicembre 2022; oppure
b)
una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 ter stabiliti in Russia prima del 17 dicembre 2022 e di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro.
1 quinquies. In deroga al paragrafo 1 ter, le autorità competenti possono rilasciare l'autorizzazione a ricoprire una carica nell'organo direttivo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1 ter, dopo aver stabilito che il fatto di ricoprire tale carica è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico.
1 sexies. In deroga al paragrafo 1 ter, le autorità competenti possono rilasciare l'autorizzazione a ricoprire una carica nell'organo direttivo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1 ter, dopo aver stabilito che la persona giuridica, l'entità o l'organismo partecipa al transito attraverso la Russia di petrolio originario di un paese terzo e che il fatto di ricoprire tale carica è inteso a realizzare operazioni che non siano vietate a norma degli articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies»
;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«2 quinquies. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 18 marzo 2023, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, parte C, prima del 17 dicembre 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
2 sexies. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato XIX, parte C, in virtù di contratti eseguiti prima del 18 marzo 2023.»
;
c)
al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 30 giugno 2023, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;»;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 30 giugno 2023 delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.»
;
e)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies, e 3 bis entro due settimane dal rilascio.»
;
12)
all'articolo 5 octies, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
«a bis)
forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2023, un elenco dei depositi di importo superiore a 100 000 EUR detenuti da una persona giuridica, da un'entità o da un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.»;
13)
l'articolo 5 quindecies è sostituito dal seguente:
«Articolo 5 quindecies
1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:
a)
governo russo; o
b)
persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
2. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:
a)
governo russo; o
b)
persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
2 bis. È vietato prestare servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari ai soggetti seguenti:
a)
governo russo; o
b)
persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
3. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4. Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro l'8 gennaio 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4 bis. Il paragrafo 2 bis non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 16 gennaio 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro nonché per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio.
7. I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII.
8. I paragrafi 2 e 2 bis non si applicano alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.
9. Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi necessari agli aggiornamenti di software, per un uso non militare e per utenti finali non militari, consentiti dall', paragrafo 3, lettera d), e dall'articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera d), in relazione ai beni elencati nell'allegato VII.
10. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 2 bis, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
a)
scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
b)
attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;
c)
il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù al diritto internazionale;
d)
l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
e)
il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;
f)
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; oppure
g)
la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.
11. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 10 entro due settimane dal rilascio.»;
14)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 12 ter
1. In deroga agli nonies e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 fino al 30 settembre 2023 qualora tale vendita, fornitura o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
i beni e le tecnologie sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e
b)
le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i beni possano essere destinati a un utilizzatore finale militare o a un uso finale militare in Russia; e
c)
i beni e le tecnologie interessati erano fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli nonies o 3 duodecies relativamente a tali beni e tecnologie.
2. In deroga agli articoli 3 octies e 3 decies, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI fino al 30 settembre 2023 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
i beni sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e
b)
i beni interessati erano fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 3 octies e 3 decies relativamente a tali beni.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 e 2 entro due settimane dal rilascio.
4. Tutte le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 relative ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato VII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nell'allegato IX, modello C.
Articolo 12 quater
1. Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sulle autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 1, in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato VII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.
2. Le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, compresi gli scambi di cui all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4.
3. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale.
4. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.»;
15)
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
16)
l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
17)
l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
18)
l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
19)
l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.
Il punto 19 si applica nei confronti di una o varie entità di cui all'allegato V del presente regolamento a decorrere dal 1o febbraio 2023 e a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i rispettivi casi, decida in tal senso mediante atto di esecuzione;
20)
l'allegato XVII è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;
21)
l'allegato XIX è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
22)
l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento;
23)
l'allegato XXV è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento;
24)
è aggiunto l'allegato XXX conformemente all'allegato X del presente regolamento;
25)
è aggiunto l'allegato XXXI conformemente all'allegato XI del presente regolamento;
26)
è aggiunto l'allegato XXXII conformemente all'allegato XII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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