Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 dic 2022
All’, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 è aggiunto il comma seguente: «Se è necessario attivare una garanzia per l’assistenza finanziaria all’Ucraina disponibile per gli anni 2023 e 2024 e autorizzata conformemente all’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l’importo necessario viene attivato al di sopra dei massimali fissati nel QFP.».
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