Art. 1
Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto ferroviario
In vigore dal 14 dic 2022
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
1)
All’, è aggiunta la seguente definizione:
«54. “operatore postale di un paese terzo”: un operatore stabilito in un paese terzo e da esso designato per fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale.».
2)
Al titolo IV, capo 1, è inserito il seguente articolo 112 bis:
«Articolo 112 bis
Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto ferroviario
(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)
1. Se, in caso di trasporto ferroviario, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più lettere di vettura sono stati conclusi da una o più persone diverse dal vettore, e la persona che emette la lettera di vettura non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una lettera di vettura nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.
Se non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata alla persona che emette la lettera di vettura, il destinatario indicato nella lettera di vettura che non ha lettere di vettura sottostanti fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata.
2. Fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.»
;
3)
all’articolo 113 bis è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se l’operatore postale di un paese terzo non comunica le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni postali a un vettore tenuto a presentare il resto delle indicazioni della dichiarazione mediante tale sistema, l’operatore postale di un paese terzo di spedizione, se le merci sono trasbordate attraverso l’Unione, fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.»
;
4)
all’articolo 136, paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j)
imballaggi importati pieni o vuoti e che sono destinati alla riesportazione, pieni o vuoti, quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita all’interno o fuori del territorio doganale dell’Unione;»;
5)
all’articolo 138, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e j), del presente regolamento che beneficiano dell’esenzione dai dazi all’importazione come merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice;»;
6)
all’articolo 139, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e lettere h), i) e j), si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea a norma dell’articolo 141.
2. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e lettere h), i) e j), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell’articolo 141 all’atto dell’appuramento del regime di ammissione temporanea.»
;
7)
all’articolo 141, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per le merci di cui all’articolo 138, lettere da a) a d) e lettera h), all’articolo 139 e all’articolo 140, paragrafo 1, uno degli atti seguenti è assimilato a una dichiarazione doganale o a una dichiarazione di riesportazione:»;
b)
alla lettera d), i punti iv) e v) sono sostituiti dai seguenti:
«iv)
se le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e j), del presente regolamento si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea a norma dell’articolo 139, paragrafo 1, del presente regolamento;
v)
se le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e j), del presente regolamento che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 203 del codice sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione in conformità all’articolo 138, lettera c), del presente regolamento.»;
8)
all’articolo 148, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera f):
«f)
se le merci sono state immesse in libera pratica e sono fornite alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che le merci non sono state utilizzate o consumate nel territorio doganale dell’Unione, a condizione che:
i)
la domanda è presentata entro un anno dalla data di accettazione della dichiarazione doganale;
ii)
le merci sono state consegnate a titolo gratuito ad organizzazioni caritative o filantropiche che svolgono la loro attività nel territorio doganale dell’Unione e, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di cui al punto iii), le merci potrebbero beneficiare dell’esenzione dai dazi all’importazione se fossero immesse in libera pratica;
iii)
è stata presentata, da o per conto di tali organizzazioni caritative o filantropiche, una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica con esenzione totale dal dazio all’importazione per le merci in questione entro il termine di cui al punto i).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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