Art. 9 · Esame d’ufficio delle sovvenzioni estere

Art. 9

Esame d’ufficio delle sovvenzioni estere

In vigore dal 14 dic 2022
Esame d’ufficio delle sovvenzioni estere 1.   La Commissione può, di propria iniziativa, esaminare le informazioni provenienti da qualsiasi fonte, inclusi gli Stati membri e qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione, relative a presunte sovvenzioni estere distorsive del mercato interno. 2.   Gli esami d’ufficio degli appalti pubblici si limitano agli appalti aggiudicati. Tali esami non comportano l’annullamento della decisione di aggiudicazione di un appalto o la risoluzione di un appalto.
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