Art. 6
Valutazione comparata
In vigore dal 14 dic 2022
Valutazione comparata
1. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può effettuare una valutazione comparata tra gli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno, a norma degli , e gli effetti positivi sullo sviluppo dell’attività economica sovvenzionata in questione sul mercato interno, considerando nel contempo altri effetti positivi della sovvenzione estera, quali effetti positivi più ampi in relazione ai pertinenti obiettivi politici, in particolare quelli dell’Unione.
2. Al momento di decidere se imporre misure di riparazione o accettare impegni e di definire la natura e il livello di tali misure o impegni, la Commissione tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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