Art. 53 · Disposizioni transitorie

Art. 53

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 dic 2022
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento si applica alle sovvenzioni estere concesse nei cinque anni precedenti al 12 luglio 2023, qualora tali sovvenzioni estere siano distorsive del mercato interno dopo il 12 luglio 2023. 2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento si applica ai contributi finanziari esteri concessi nei tre anni precedenti al 12 luglio 2023, qualora tali contributi finanziari esteri siano stati concessi a un’impresa che notifica una concentrazione o che notifica contributi finanziari nel contesto di una procedura di appalto pubblico a norma del presente regolamento. 3.   Il presente regolamento non si applica alle concentrazioni per le quali è stato concluso l’accordo, è stata annunciata l’offerta pubblica o è stata acquisita una partecipazione di controllo prima del 12 luglio 2023. 4.   Il presente regolamento non si applica agli appalti pubblici aggiudicati o alle procedure di appalto pubblico avviate prima del 12 luglio 2023.
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