Art. 52
Relazioni e riesame
In vigore dal 14 dic 2022
Relazioni e riesame
1. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione e attuazione del presente regolamento.
2. Entro il 13 luglio 2026 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l’attuazione e il rispetto del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’applicazione degli e delle soglie di notifica di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafi 1 e 2, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, ove la Commissione lo ritenga opportuno, da proposte legislative pertinenti. Nell’ambito del suo riesame, la Commissione riferisce in merito agli sviluppi delle relazioni internazionali per quanto riguarda i sistemi di controllo delle sovvenzioni dei paesi terzi.
3. Qualora la Commissione ritenga opportuno combinare la relazione con proposte legislative pertinenti, tali proposte possono prevedere, tra l’altro, di:
a)
modificare le soglie di notifica di cui agli ;
b)
dispensare talune categorie di imprese interessate dall’obbligo di notifica a norma degli , in particolare laddove la prassi della Commissione consenta l’individuazione di attività economiche in cui è improbabile che le sovvenzioni estere provochino distorsioni sul mercato interno;
c)
stabilire specifiche soglie di notifica per taluni settori economici o soglie differenziate per diverse tipologie di appalti pubblici, in particolare laddove la pratica della Commissione consenta l’individuazione di attività economiche in cui è più probabile che le sovvenzioni estere provochino distorsioni sul mercato interno, compreso per quanto riguarda i settori strategici e le infrastrutture critiche;
d)
modificare i termini per l’esame e le indagini approfondite di cui agli ;
e)
abrogare il presente regolamento, se la Commissione ritiene che le norme multilaterali volte ad affrontare le sovvenzioni estere distorsive del mercato interno abbiano reso il presente regolamento del tutto superfluo.
Storico versioni
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