Art. 49 · Atti delegati

Art. 49

Atti delegati

In vigore dal 14 dic 2022
Atti delegati 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’ al fine di modificare, ove necessario, la soglia di notifica delle concentrazioni di cui all’, paragrafo 3, lettera a), innalzando la soglia o diminuendo la soglia fino al 20 %, dopo aver: a) valutato tale soglia alla luce della propria esperienza acquisita attuando e facendo rispettare il presente regolamento; e b) stabilito la necessità di modificare tale soglia al fine di: i) garantire che le procedure di notifica di cui al capo 3 consentano l’individuazione precisa di sovvenzioni estere distorsive del mercato interno; ii) garantire un onere amministrativo ragionevole per la Commissione e le imprese interessate; e iii) migliorare l’efficacia dell’applicazione del presente regolamento. 2.   Al fine di valutare la necessità di modificare le soglie di notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione effettua la sua valutazione su un periodo di tempo definito che non può essere inferiore a due anni, in particolare in base ai seguenti criteri oggettivi: a) la percentuale di notifiche a norma dell’, paragrafo 1, che hanno dato luogo alla chiusura, da parte della Commissione, dell’esame preliminare a norma dell’, paragrafo 4, o all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione di non sollevare obiezioni a norma dell’, paragrafo 3, lettera b); b) la percentuale di notifiche a norma dell’, paragrafo 1, che hanno dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che vieta una concentrazione a norma dell’, paragrafo 3, lettera c), o di una decisione con impegni a norma dell’, paragrafo 3, lettera a); c) la percentuale di notifiche a norma dell’, paragrafo 5, che hanno dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che vieta una concentrazione a norma dell’, paragrafo 3, lettera c), o di una decisione con impegni a norma dell’, paragrafo 3, lettera a); d) la percentuale di esami d’ufficio a norma dell’ nel contesto di concentrazioni non soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell’ che hanno dato luogo a una decisione con misure di riparazione a norma dell’, paragrafo 2, o a una decisione con impegni a norma dell’, paragrafo 3; e) il confronto tra la soglia stabilita all’, paragrafo 3, lettera a), e il fatturato totale medio, superiore a tale soglia, nei casi che hanno dato luogo a una decisione che vieta una concentrazione a norma dell’, paragrafo 3, lettera c), o a una decisione con impegni a norma dell’, paragrafo 3, lettera a); f) il numero di notifiche a norma dell’, paragrafo 1, e l’evoluzione di tale numero. 3.   Al fine di innalzare le soglie di cui all’, paragrafo 3, lettera a), la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo dimostra che: a) gran parte delle decisioni che vietano una concentrazione a norma dell’, paragrafo 3, lettera c), o delle decisioni con impegni a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), riguardava casi nei quali il fatturato totale, superiore alla soglia, di cui all’, paragrafo 3, lettera a), era notevolmente superiore a tale soglia; o b) gran parte delle notifiche a norma dell’, paragrafo 1, ha dato luogo alla chiusura, da parte della Commissione, dell’esame preliminare a norma dell’, paragrafo 4, o all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione di non sollevare obiezioni a norma dell’, paragrafo 3, lettera b). 4.   Al fine di abbassare le soglie di cui all’, paragrafo 3, lettera a), la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo dimostra che: a) gran parte delle notifiche a norma dell’, paragrafo 5, ha dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che vieta una concentrazione a norma dell’, paragrafo 3, lettera c), o di una decisione con impegni a norma dell’, paragrafo 3, lettera a); o b) gran parte degli esami d’ufficio delle sovvenzioni estere nel contesto di concentrazioni che non erano concentrazioni soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell’ ha dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione con misure di riparazione a norma dell’, paragrafo 2, o di una decisione con impegni a norma dell’, paragrafo 3. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’ al fine di modificare, ove necessario, le soglie di notifica di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 2, per gli appalti pubblici, innalzandole o diminuendole fino al 20 %, dopo aver: a) valutato tali soglie alla luce della propria esperienza acquisita attuando e facendo rispettare il presente regolamento; e b) stabilito la necessità di modificare tali soglie al fine di: i) garantire che le procedure di notifica di cui al capo 4 consentano l’individuazione precisa di sovvenzioni estere distorsive del mercato interno; ii) garantire un onere amministrativo ragionevole per la Commissione e gli operatori economici interessati; e iii) migliorare l’efficacia dell’applicazione del presente regolamento. 6.   Al fine di valutare la necessità di modificare la soglia di notifica a norma del paragrafo 5, la Commissione effettua la sua valutazione su un periodo di tempo definito che non può essere inferiore a due anni, in particolare in base ai seguenti criteri oggettivi: a) la percentuale di notifiche a norma dell’, paragrafo 1, che hanno dato luogo alla chiusura, da parte della Commissione, dell’esame preliminare a norma dell’, paragrafo 4, o all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione di non sollevare obiezioni a norma dell’, paragrafo 3; b) la percentuale di notifiche a norma dell’, paragrafo 1, che hanno dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, o di una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto a norma dell’, paragrafo 2, o di una decisione con impegni a norma dell’, paragrafo 1; c) la percentuale di notifiche a norma dell’, paragrafo 8, che hanno dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto a norma dell’, paragrafo 2, o di una decisione con impegni a norma dell’, paragrafo 1; d) il numero di decisioni con misure di riparazione a norma dell’, paragrafo 2, e di decisioni con impegni a norma dell’, paragrafo 3, a seguito di un esame d’ufficio a norma dell’ nel contesto di un contributo finanziario estero in una procedura di appalto pubblico che non era soggetto ad obbligo di notifica ai sensi dell’, paragrafo 1, o che rientrava nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 4, rispetto al numero complessivo di tali esami d’ufficio; e) il confronto tra le rispettive soglie stabilite all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 2, e il valore medio stimato degli appalti o il valore medio dei lotti, superiore alle rispettive soglie, nei casi che hanno dato luogo a una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto a norma dell’, paragrafo 2, o a una decisione con impegni a norma dell’, paragrafo 1; f) il numero di notifiche a norma dell’, paragrafo 1, e l’evoluzione di tale numero. 7.   Al fine di innalzare le soglie di notifica, la valutazione di cui al paragrafo 6 dimostra che: a) gran parte delle decisioni che vietano l’aggiudicazione dell’appalto a norma dell’, paragrafo 2, e delle decisioni con impegni a norma dell’, paragrafo 1, riguardava casi nei quali il valore stimato degli appalti superiore alla soglia di cui all’, paragrafo 1, lettera a), o il valore dei lotti richiesti che sono superiori alla soglia di cui all’, paragrafo 2, era notevolmente superiore alle rispettive soglie stabilite all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 2; o b) gran parte delle notifiche a norma dell’, paragrafo 1, ha dato luogo alla chiusura, da parte della Commissione, dell’esame preliminare a norma dell’, paragrafo 4, o all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione di non sollevare obiezioni a norma dell’, paragrafo 3. 8.   Al fine di abbassare le soglie, la valutazione di cui al paragrafo 6 dimostra che: a) gran parte delle notifiche a norma dell’, paragrafo 8, ha dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione con impegni a norma dell’, paragrafo 1, o di una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto a norma dell’, paragrafo 2; o b) gran parte degli esami d’ufficio delle sovvenzioni estere nel contesto di contributi finanziari esteri in una procedura di appalto pubblico che non erano soggetti ad obbligo di notifica ai sensi dell’, paragrafo 1, o che rientravano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 4, ha dato luogo all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione con misure di riparazione a norma dell’, paragrafo 2, o di una decisione con impegni a norma dell’, paragrafo 3. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di ridurre i termini per l’esame preliminare e le indagini approfondite di cui all’, paragrafi 2 e 4, per le concentrazioni notificate e all’, paragrafi 2, 5 e 6, per i contributi finanziari notificati nelle procedure di appalto pubblico. La Commissione può adottare tali atti delegati per ridurre i termini di cui all’, paragrafi 2 e 4, e all’, paragrafi 2, 5 e 6, qualora la prassi da essa adottata nell’applicazione del presente regolamento dimostri che la valutazione della Commissione può essere realizzata entro un termine più breve.
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