Art. 44
Relazione con altri strumenti
In vigore dal 14 dic 2022
Relazione con altri strumenti
1. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione degli articoli 101, 102, 106, 107 e 108 TFUE, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (23) e del regolamento (CE) n. 139/2004.
2. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).
3. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2019/452.
4. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).
5. Il presente regolamento prevale sul regolamento (UE) 2016/1035 fino a quando tale regolamento non diventi applicabile a norma del suo . Qualora, dopo tale data, una sovvenzione estera rientri nell’ambito di applicazione sia del regolamento (UE) 2016/1035 che del presente regolamento, prevale il regolamento (UE) 2016/1035. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento relative agli appalti pubblici e alle concentrazioni prevalgono sul regolamento (UE) 2016/1035.
6. Il presente regolamento prevale sul regolamento (CEE) n. 4057/86.
7. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2019/712. Le concentrazioni, quali definite all’ del presente regolamento, che coinvolgono vettori aerei sono soggette alle disposizioni del capo 3 del presente regolamento. Le procedure di appalto pubblico che coinvolgono vettori aerei sono soggette alle disposizioni del capo 4 del presente regolamento.
8. Il presente regolamento è interpretato in modo coerente con le direttive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e con le direttive 89/665/CEE (26) e 92/13/CEE (27) del Consiglio.
9. Il presente regolamento non impedisce all’Unione di esercitare i propri diritti o di adempiere ai propri obblighi derivanti da accordi internazionali. Non si può svolgere un’indagine a norma del presente regolamento e imporre o lasciare in vigore misure se in contrasto con gli obblighi assunti dall’Unione a norma di qualsiasi accordo internazionale pertinente che essa abbia concluso. In particolare, non viene intrapresa alcuna azione a norma del presente regolamento che costituisca un provvedimento specifico contro una sovvenzione ai sensi dell’, paragrafo 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative concessa da un paese terzo che è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio.
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