Art. 44 · Relazione con altri strumenti

Art. 44

Relazione con altri strumenti

In vigore dal 14 dic 2022
Relazione con altri strumenti 1.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione degli articoli 101, 102, 106, 107 e 108 TFUE, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (23) e del regolamento (CE) n. 139/2004. 2.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). 3.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2019/452. 4.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). 5.   Il presente regolamento prevale sul regolamento (UE) 2016/1035 fino a quando tale regolamento non diventi applicabile a norma del suo . Qualora, dopo tale data, una sovvenzione estera rientri nell’ambito di applicazione sia del regolamento (UE) 2016/1035 che del presente regolamento, prevale il regolamento (UE) 2016/1035. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento relative agli appalti pubblici e alle concentrazioni prevalgono sul regolamento (UE) 2016/1035. 6.   Il presente regolamento prevale sul regolamento (CEE) n. 4057/86. 7.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2019/712. Le concentrazioni, quali definite all’ del presente regolamento, che coinvolgono vettori aerei sono soggette alle disposizioni del capo 3 del presente regolamento. Le procedure di appalto pubblico che coinvolgono vettori aerei sono soggette alle disposizioni del capo 4 del presente regolamento. 8.   Il presente regolamento è interpretato in modo coerente con le direttive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e con le direttive 89/665/CEE (26) e 92/13/CEE (27) del Consiglio. 9.   Il presente regolamento non impedisce all’Unione di esercitare i propri diritti o di adempiere ai propri obblighi derivanti da accordi internazionali. Non si può svolgere un’indagine a norma del presente regolamento e imporre o lasciare in vigore misure se in contrasto con gli obblighi assunti dall’Unione a norma di qualsiasi accordo internazionale pertinente che essa abbia concluso. In particolare, non viene intrapresa alcuna azione a norma del presente regolamento che costituisca un provvedimento specifico contro una sovvenzione ai sensi dell’, paragrafo 1, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative concessa da un paese terzo che è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2560:oj#art-44