Art. 4
Distorsioni sul mercato interno
In vigore dal 14 dic 2022
Distorsioni sul mercato interno
1. Si ritiene che esista una distorsione sul mercato interno quando una sovvenzione estera è tale da poter migliorare la posizione concorrenziale di un’impresa nel mercato interno e, così facendo, la sovvenzione estera ha un’incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno. Una distorsione sul mercato interno è determinata sulla base di indicatori, che possono includere, in particolare:
a)
l’importo della sovvenzione estera;
b)
la natura della sovvenzione estera;
c)
la situazione dell’impresa, comprese le sue dimensioni, e dei mercati o settori interessati;
d)
il livello e l’evoluzione dell’attività economica dell’impresa nel mercato interno;
e)
la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è subordinata, nonché il suo utilizzo nel mercato interno.
2. Se l’importo totale di una sovvenzione estera a un’impresa non è superiore a 4 milioni di EUR nell’arco di tre anni consecutivi, si considera improbabile che provochi distorsioni sul mercato interno.
3. Se l’importo totale di una sovvenzione estera a un’impresa non è superiore all’importo di un aiuto «de minimis» quale definito all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1407/2013 per paese terzo nell’arco di tre anni consecutivi, tale sovvenzione estera deve essere considerata non distorsiva del mercato interno.
4. Si può ritenere che una sovvenzione estera non provochi distorsioni sul mercato interno nella misura in cui è intesa a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali.
Storico versioni
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