Art. 39 · Antielusione

Art. 39

Antielusione

In vigore dal 14 dic 2022
Antielusione 1.   Un’impresa non realizza operazioni finanziarie o appalti per eludere gli obblighi di notifica di cui all’, paragrafi 1 e 5, e all’, paragrafi 1, 5 e 8. 2.   Qualora sospetti che un’impresa abbia adottato o stia adottando una delle pratiche di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere a tale impresa di fornire tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per stabilire se essa abbia adottato o stia adottando le pratiche di cui al paragrafo 1 e può avviare un esame a norma dell’, paragrafo 4, o dell’, paragrafo 4.
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