Art. 38
Termini di prescrizione
In vigore dal 14 dic 2022
Termini di prescrizione
1. I poteri conferiti alla Commissione dagli sono soggetti a un termine di prescrizione di 10 anni a decorrere dalla data di concessione di una sovvenzione estera a un’impresa. Ogni azione intrapresa dalla Commissione sulla base dell’ o 15 in relazione a una sovvenzione estera interrompe il calcolo del termine di prescrizione. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione di 10 anni riprende a decorrere dall’inizio.
2. I poteri della Commissione di infliggere ammende o penalità di mora a norma degli sono soggetti a un termine di prescrizione di tre anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto luogo l’infrazione di cui ai medesimi articoli. In caso di infrazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l’infrazione cessa. Ogni azione intrapresa dalla Commissione in relazione a un’infrazione di cui all’ o 33 interrompe il calcolo del termine di prescrizione per infliggere le ammende o le penalità di mora. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione di tre anni riprende a decorrere dall’inizio.
3. I poteri della Commissione di dare esecuzione alle decisioni che infliggono ammende o penalità di mora a norma degli sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal giorno in cui è stata adottata la decisione della Commissione che infligge le ammende o le penalità di mora. Ogni azione intrapresa dalla Commissione, o da uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento dell’ammenda o della penalità di mora interrompe il calcolo del termine di prescrizione. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione di cinque anni riprende a decorrere dall’inizio.
4. Il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un periodo pari al doppio del tempo del termine di prescrizione, purché la Commissione non abbia:
a)
adottato una decisione a norma dell’ o 11 nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo; oppure
b)
inflitto un’ammenda o una penalità di mora nella situazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Il termine di prescrizione viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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