Art. 37 · Dialogo con i paesi terzi

Art. 37

Dialogo con i paesi terzi

In vigore dal 14 dic 2022
Dialogo con i paesi terzi 1.   Qualora, a seguito di un’indagine di mercato a norma dell’, la Commissione sospetti l’esistenza di ripetute sovvenzioni estere distorsive del mercato interno o qualora varie azioni di esecuzione a norma del presente regolamento individuino sovvenzioni estere distorsive del mercato interno concesse dallo stesso paese terzo, la Commissione può avviare un dialogo con il paese terzo interessato per esaminare opzioni volte a ottenere la cessazione o la modifica di tali sovvenzioni al fine di eliminarne gli effetti distorsivi sul mercato interno. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di qualsiasi sviluppo al riguardo. 2.   Tale dialogo con i paesi terzi non impedisce alla Commissione di intervenire a norma del presente regolamento. Le misure individuali adottate a norma del presente regolamento non sono oggetto di tale dialogo.
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