Art. 36 · Indagine di mercato

Art. 36

Indagine di mercato

In vigore dal 14 dic 2022
Indagine di mercato 1.   Se le informazioni a disposizione della Commissione confermano il ragionevole sospetto che le sovvenzioni estere in un particolare settore, per un particolare tipo di attività economica o basate su uno specifico strumento di sovvenzione possono provocare distorsioni sul mercato interno, la Commissione può condurre un’indagine di mercato sul particolare settore, sul particolare tipo di attività economica o sull’utilizzo dello strumento di sovvenzione in questione. Nel corso di tale indagine di mercato, la Commissione può chiedere alle imprese o alle associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie e può procedere alle opportune ispezioni. La Commissione può anche chiedere agli Stati membri o al paese terzo interessati di fornire informazioni. 2.   La Commissione pubblica, se del caso, una relazione sui risultati della sua indagine di mercato riguardante particolari settori, particolari tipi di attività economica o particolari strumenti di sovvenzione e invita a presentare osservazioni. 3.   La Commissione può utilizzare le informazioni ottenute attraverso tali indagini di mercato nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento. 4.   Alle indagini di mercato si applicano gli .
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