Art. 32 · Valutazioni delle procedure di appalto pubblico caratterizzate da obbligo di notifica e sospensione dell’aggiudicazione

Art. 32

Valutazioni delle procedure di appalto pubblico caratterizzate da obbligo di notifica e sospensione dell’aggiudicazione

In vigore dal 14 dic 2022
Valutazioni delle procedure di appalto pubblico caratterizzate da obbligo di notifica e sospensione dell’aggiudicazione 1.   Durante l’esame preliminare e l’indagine approfondita, tutte le fasi procedurali della procedura di appalto pubblico possono proseguire, ad eccezione dell’aggiudicazione dell’appalto. 2.   Se la Commissione decide, a norma dell’, paragrafo 3, di avviare un’indagine approfondita, l’appalto non è aggiudicato a un operatore economico che ha presentato una notifica ai sensi dell’ fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione ai sensi dell’, paragrafo 3, o prima che siano scaduti i termini di cui all’, paragrafo 5 o 6. Se la Commissione non ha adottato una decisione entro il termine applicabile, l’appalto può essere aggiudicato a qualsiasi operatore economico, compreso l’operatore economico che ha presentato la notifica. 3.   Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ritiene che l’offerta economicamente più vantaggiosa sia stata presentata da un operatore economico che ha presentato una dichiarazione ai sensi dell’ e se la Commissione non ha avviato un esame conformemente all’, paragrafo 8, all’, paragrafo 3, o all’, paragrafo 4, l’appalto può essere aggiudicato all’operatore economico che ha presentato tale offerta prima che la Commissione adotti una delle decisioni di cui all’, o prima della scadenza dei termini di cui all’, paragrafo 2, 5 o 6, o prima che la Commissione adotti una delle decisioni di cui all’ concernenti altre offerte oggetto di indagine. 4.   Quando la Commissione adotta una decisione ai sensi dell’, paragrafo 2, concernente un’offerta che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha ritenuto essere l’offerta economicamente più vantaggiosa, l’appalto può essere aggiudicato all’operatore economico che non sia oggetto di una decisione ai sensi dell’, paragrafo 2, che ha presentato la successiva migliore offerta. 5.   Quando la Commissione adotta una decisione conformemente all’, paragrafo 1 o 3, l’appalto può essere aggiudicato a qualsiasi operatore economico che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, compreso l’operatore economico che ha presentato la notifica di cui all’. 6.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore informa senza indebito ritardo la Commissione in merito a qualsiasi decisione relativa all’annullamento della procedura di appalto pubblico, al rigetto dell’offerta o della domanda di partecipazione dell’operatore economico interessato, alla presentazione di una nuova offerta da parte dell’operatore economico interessato o all’aggiudicazione dell’appalto. 7.   I principi che disciplinano le procedure di appalto pubblico, tra cui i principi di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza e di concorrenza, vengono rispettati nei confronti di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura di appalto pubblico. Nel quadro delle indagini sulle sovvenzioni estere condotte a norma del presente regolamento, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non trattano gli operatori economici interessati in modo contrario a tali principi. I requisiti ambientali, sociali e del lavoro si applicano agli operatori economici conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE o ad altri atti normativi dell’Unione. 8.   I termini previsti dal presente capo decorrono dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della notifica completa o dell’adozione della pertinente decisione della Commissione.
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