Art. 31 · Decisioni della Commissione

Art. 31

Decisioni della Commissione

In vigore dal 14 dic 2022
Decisioni della Commissione 1.   Se, al termine dell’indagine approfondita, la Commissione constata che un operatore economico beneficia di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno a norma degli e se l’operatore economico interessato propone impegni che eliminano integralmente ed efficacemente la distorsione sul mercato interno, essa adotta un atto di esecuzione nella forma di una decisione con impegni a norma dell’, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 2.   Se l’operatore economico interessato non propone impegni o se la Commissione ritiene che gli impegni di cui al paragrafo 1 non siano né appropriati né sufficienti per eliminare integralmente ed efficacemente la distorsione, la Commissione adotta un atto di esecuzione nella forma di una decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico interessato («decisione che vieta l’aggiudicazione dell’appalto»). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. A seguito di tale decisione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore respinge l’offerta. 3.   Se, a seguito di un’indagine approfondita, la Commissione non constata che un operatore economico beneficia di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno, essa adotta un atto di esecuzione che assume la forma di una decisione a norma dell’, paragrafo 4. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 4.   La valutazione ai sensi dell’ non comporta una modifica dell’offerta o dell’offerta definitiva presentata dall’operatore economico che sia incompatibile con il diritto dell’Unione.
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