Art. 30 · Norme procedurali applicabili all’esame preliminare e all’indagine approfondita sui contributi finanziari notificati nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

Art. 30

Norme procedurali applicabili all’esame preliminare e all’indagine approfondita sui contributi finanziari notificati nell’ambito delle procedure di appalto pubblico

In vigore dal 14 dic 2022
Norme procedurali applicabili all’esame preliminare e all’indagine approfondita sui contributi finanziari notificati nell’ambito delle procedure di appalto pubblico 1.   Ai contributi finanziari notificati nel quadro di procedure di appalto pubblico si applicano l’, l’, paragrafi 1, 3 e 4, gli articoli da 13 a 16, e gli . 2.   La Commissione effettua un esame preliminare entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento una notifica completa. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine di altri 10 giorni lavorativi una volta sola. 3.   La Commissione decide se avviare un’indagine approfondita entro il termine previsto per il completamento dell’esame preliminare e ne informa senza indugio l’operatore economico interessato e l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore. 4.   Se la Commissione ha chiuso un esame preliminare senza adottare una decisione e riceve nuove informazioni che la portano a sospettare che una notifica o dichiarazione presentata non fosse completa, o qualora tale notifica o dichiarazione non sia trasferita alla Commissione, essa può chiedere informazioni supplementari a norma dell’, paragrafo 1. La Commissione può riaprire un esame preliminare sulla base di queste nuove informazioni. Se l’esame preliminare è avviato a norma del presente capo, e fatta salva la possibilità di avviare un esame preliminare a norma del capo 2, qualora fosse necessario, il punto di partenza per la determinazione della durata dell’esame preliminare è il ricevimento della nuova notifica o dichiarazione da parte della Commissione. 5.   La Commissione può adottare una decisione di chiusura dell’indagine approfondita entro 110 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta di 20 giorni lavorativi, previa consultazione dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, in casi eccezionali debitamente giustificati, tra cui le indagini di cui al paragrafo 6 o nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b). 6.   In deroga al paragrafo 2, qualora la procedura di appalto pubblico sia una procedura in più fasi, la Commissione esamina la notifica completa presentata con la domanda di partecipazione entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, senza concludere l’esame preliminare o adottare una decisione sull’avvio di un’indagine approfondita. Dopo la scadenza del termine di 20 giorni lavorativi, l’esame preliminare è sospeso fino alla presentazione di un’offerta definitiva o di un’offerta in caso di una procedura ristretta. Una volta presentata l’offerta o l’offerta definitiva contenente una notifica completa aggiornata, l’esame preliminare riprende e la Commissione dispone di 20 giorni lavorativi per finalizzarlo, tenendo conto di eventuali informazioni supplementari. La Commissione adotta una decisione che chiude ogni conseguente indagine approfondita entro 90 giorni lavorativi dalla presentazione della notifica aggiornata completa.
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