Art. 25 · Norme procedurali applicabili all’esame preliminare e all’indagine approfondita delle concentrazioni notificate

Art. 25

Norme procedurali applicabili all’esame preliminare e all’indagine approfondita delle concentrazioni notificate

In vigore dal 14 dic 2022
Norme procedurali applicabili all’esame preliminare e all’indagine approfondita delle concentrazioni notificate 1.   Alle concentrazioni notificate si applicano l’, l’, paragrafi 1, 3 e 4, gli articoli da 12 a 16 e l’. 2.   La Commissione può avviare un’indagine approfondita a norma dell’, paragrafo 3, entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa. 3.   Al termine dell’indagine approfondita, la Commissione adotta un atto di esecuzione nella forma di una delle seguenti decisioni: a) una decisione con impegni a norma dell’, paragrafo 3; b) una decisione di non sollevare obiezioni a norma dell’, paragrafo 4; o c) una decisione che vieta una concentrazione, se la Commissione constata che una sovvenzione estera provoca distorsioni sul mercato interno a norma degli articoli da 4 a 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 4.   Le decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono adottate entro 90 giorni lavorativi dall’avvio dell’indagine approfondita, fatte salve le eventuali proroghe di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5. Se la Commissione non adotta una decisione entro tale termine, le imprese interessate sono autorizzate a realizzare la concentrazione. 5.   In ogni richiesta di informazioni inviata a un’impresa, la Commissione precisa se i termini saranno sospesi a norma dell’, paragrafo 5, nel caso in cui l’impresa non fornisca informazioni complete entro il termine prescritto. 6.   Se constata che una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma dell’, paragrafo 1, o notificata su richiesta della Commissione a norma dell’, paragrafo 5, è già stata realizzata e che le sovvenzioni estere in tale concentrazione provocano distorsioni sul mercato interno ai sensi degli , la Commissione può adottare uno delle seguenti misure: a) ordinare alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione, in particolare mediante lo scioglimento dell’entità nata dalla fusione o la cessione di tutte le azioni o parti del patrimonio acquisite, in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione; o, qualora tale ripristino non sia possibile dissolvendo la concentrazione, qualsiasi altra misura atta a ripristinare per quanto possibile tale situazione; b) ordinare qualsiasi altra misura opportuna per assicurare che le imprese interessate dissolvano la concentrazione o prendano altre misure di ripristino della situazione anteriore, come prescritto nella sua decisione. La Commissione può imporre le misure di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo o mediante decisione separata. La Commissione può adottare, per mezzo di un atto di esecuzione nella forma di una decisione, una delle misure di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo se constata che una concentrazione è stata realizzata in violazione di una decisione adottata a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo secondo la quale, in assenza degli impegni, la concentrazione avrebbe soddisfatto il criterio di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 7.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione in forma di decisione per ordinare le misure provvisorie di cui all’ anche quando: a) una concentrazione è realizzata in violazione dell’; b) una concentrazione è realizzata in violazione di una decisione con impegni ai sensi del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
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