Art. 22 · Calcolo del fatturato

Art. 22

Calcolo del fatturato

In vigore dal 14 dic 2022
Calcolo del fatturato 1.   Il fatturato totale comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell’ultimo esercizio finanziario e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato. Il fatturato totale di un’impresa interessata non comprende le vendite dei prodotti o le forniture di servizi tra le imprese di cui al paragrafo 4. Il fatturato nell’Unione comprende i prodotti venduti e i servizi forniti a imprese o a consumatori nell’Unione. 2.   In deroga al paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con l’acquisizione di parti, indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano o meno personalità giuridica, di una o più imprese, è computato per il venditore o i venditori il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della concentrazione. Tuttavia, due o più operazioni di cui al primo comma del presente paragrafo concluse tra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni sono da considerarsi un’unica concentrazione realizzata il giorno dell’ultima operazione. 3.   In luogo del fatturato si utilizzano gli elementi seguenti: a) per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari, la somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE del Consiglio (22), al netto, se del caso, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate a dette voci: i) interessi e proventi assimilati; ii) proventi di valori mobiliari: — proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, — proventi di partecipazioni, — proventi di partecipazioni in imprese collegate; iii) proventi per commissioni; iv) profitti netti da operazioni finanziarie; v) altri proventi di gestione; b) per le imprese di assicurazioni, il valore di premi lordi emessi, che comprende tutti gli importi incassati o da incassare in relazione a contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte e dei contributi parafiscali riscossi sull’importo dei singoli premi o sul relativo volume complessivo; Ai fini della lettera a), per un ente creditizio o un istituto finanziario, il fatturato nell’Unione comprende le voci di provento definite sotto tale lettera che sono ricevute dalla succursale o dalla divisione di tale ente o istituto stabilita nell’Unione. Ai fini della lettera b), per un’impresa di assicurazione, il fatturato nell’Unione comprende i premi lordi ricevuti da residenti dell’Unione. 4.   Fatto salvo il paragrafo 2, il fatturato totale di un’impresa interessata è calcolato sommando i rispettivi fatturati: a) dell’impresa interessata; b) delle imprese nelle quali l’impresa interessata dispone, direttamente o indirettamente: i) di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio; ii) del potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; iii) del potere di designare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o d’amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente tali imprese; o iv) del diritto di gestire gli affari di tali imprese; c) delle imprese che detengono nell’impresa interessata uno o più dei diritti o dei poteri di cui alla lettera b); d) delle imprese nelle quali un’impresa di cui alla lettera c) detiene uno o più dei diritti o dei poteri di cui alla lettera b); e) delle imprese nelle quali due o più imprese di cui alle lettere da a) a d) dispongono congiuntamente di uno o più dei diritti o dei poteri di cui alla lettera b). 5.   Se le imprese interessate dispongono congiuntamente dei diritti o dei poteri di cui al paragrafo 4, lettera b), ai fini del calcolo del fatturato totale delle imprese interessate: a) si tiene conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi tra l’impresa comune e qualsiasi impresa terza e tale fatturato è ripartito in parti uguali tra le imprese interessate; b) non si tiene conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi tra l’impresa comune e ciascuna delle imprese interessate o qualsiasi altra impresa legata a una di esse ai sensi del paragrafo 4, lettere da b) a e).
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