Art. 21 · Notifica preventiva delle concentrazioni

Art. 21

Notifica preventiva delle concentrazioni

In vigore dal 14 dic 2022
Notifica preventiva delle concentrazioni 1.   Le concentrazioni soggette ad obbligo di notifica sono notificate alla Commissione prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell’accordo, dell’annuncio dell’offerta pubblica o dell’acquisizione di una partecipazione di controllo. 2.   Le imprese interessate possono inoltre notificare la concentrazione proposta quando dimostrano alla Commissione che hanno in buona fede intenzione di concludere un accordo o, in caso di offerta pubblica, quando hanno pubblicamente annunciato che intendono procedere a tale offerta, a condizione che l’accordo o l’offerta previsti diano luogo a una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma del paragrafo 1. 3.   Le operazioni di concentrazione consistenti in una fusione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), o nell’assunzione di un controllo comune ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), sono notificate congiuntamente dalle parti che intervengono nell’operazione di fusione o da quelle che acquisiscono il controllo comune, a seconda dei casi. Negli altri casi, l’obbligo di notifica incombe alla persona o all’impresa che acquisisce il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese. 4.   Se le imprese interessate non rispettano l’obbligo di notifica, la Commissione può esaminare una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma del presente regolamento, richiedendo la notifica della concentrazione in questione. In tal caso la Commissione non è vincolata dai termini di cui all’, paragrafi 1 e 4. 5.   La Commissione può richiedere la notifica preventiva di qualsiasi concentrazione che non sia soggetta ad obbligo di notifica ai sensi dell’, in qualsiasi momento prima della sua realizzazione, qualora essa sospetti che possano essere state concesse sovvenzioni estere alle imprese interessate nei tre anni precedenti la concentrazione. Ai fini del presente regolamento, tale concentrazione è considerata una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica.
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