Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 dic 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
per «impresa» nell’ambito delle procedure di appalto pubblico, si intende l’operatore economico come definito all’, punto 14), della direttiva 2009/81/CE, dell’, punto 2), della direttiva 2014/23/UE, dell’, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/24/UE e dell’, punto 6), della direttiva 2014/25/UE;
2)
per «appalto» nell’ambito delle procedure di appalto pubblico, salvo diversa indicazione, si intendono l’appalto pubblico come definito all’, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/24/UE, gli appalti come definiti all’, punto 2), della direttiva 2009/81/CE, gli appalti di lavori, forniture e servizi come definiti all’, punto 1), della direttiva 2014/25/UE, e la concessione come definita all’, punto 1), della direttiva 2014/23/UE;
3)
per «procedura di appalto pubblico» si intende:
a)
qualsiasi tipo di procedura di aggiudicazione disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE per la conclusione di un appalto pubblico o dalla direttiva 2014/25/UE per la conclusione di un appalto di lavori, forniture e servizi;
b)
una procedura per l’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi disciplinata dalla direttiva 2014/23/UE;
c)
le procedure di aggiudicazione degli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, a meno che non siano esentate dagli Stati membri sulla base dell’articolo 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
d)
le procedure di aggiudicazione di appalti di cui all’, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/23/UE, all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE;
4)
per «amministrazione aggiudicatrice» nell’ambito delle procedure di appalto pubblico si intende l’amministrazione aggiudicatrice come definita all’, punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all’ della direttiva 2014/23/UE, all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all’ della direttiva 2014/25/UE;
5)
per «ente aggiudicatore» nell’ambito delle procedure di appalto pubblico si intende l’ente aggiudicatore come definito all’, punto 17), della direttiva 2009/81/CE, all’ della direttiva 2014/23/UE e all’ della direttiva 2014/25/UE;
6)
per «procedura in più fasi» si intende una procedura di appalto pubblico ai sensi degli articoli da 28 a 32 della direttiva 2014/24/UE e degli articoli da 46 a 52 della direttiva 2014/25/UE, ossia la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, la procedura negoziata senza pubblicazione preventiva, il dialogo competitivo o i partenariati per l’innovazione, oppure una procedura analoga ai sensi della direttiva 2014/23/UE.
Storico versioni
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