Art. 18
Revoca
In vigore dal 14 dic 2022
Revoca
1. La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell’, paragrafo 2, 3 o 4, dell’, paragrafo 3 e dell’, paragrafo 1, 2 o 3, e adottare un nuovo atto di esecuzione in forma di decisione se:
a)
l’impresa destinataria della decisione iniziale agisce in contrasto con i suoi impegni o con le misure di riparazione imposte;
b)
la decisione iniziale si rivela basata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti;
c)
gli impegni o le misure di riparazione non sono efficaci.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
2. La revoca e l’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 1 non pregiudicano la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore di aggiudicare un appalto. Esse non pregiudicano neanche un appalto già concluso a seguito di tale decisione di aggiudicazione.
Storico versioni
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