Art. 16 · Omessa collaborazione

Art. 16

Omessa collaborazione

In vigore dal 14 dic 2022
Omessa collaborazione 1.   La Commissione può adottare una decisione a norma dell’, dell’, dell’, paragrafo 3, lettera c), o dell’, paragrafo 2, sulla base dei dati disponibili, se un’impresa oggetto di indagine o un paese terzo che ha concesso la sovvenzione estera: a) fornisce informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta di informazioni a norma dell’; b) omette di fornire le informazioni richieste entro il termine impartito dalla Commissione; c) rifiuta di sottoporsi all’ispezione della Commissione all’interno o all’esterno dell’Unione disposta a norma dell’ o dell’; oppure d) ostacola in altro modo l’esame preliminare o l’indagine approfondita. 2.   Se un’impresa o un’associazione di imprese, uno Stato membro o il paese terzo forniscono alla Commissione informazioni inesatte o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione. 3.   Se un’impresa, compresa un’impresa pubblica direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, omette di fornire le informazioni necessarie per determinare se un contributo finanziario le conferisca un vantaggio, si può ritenere che abbia beneficiato di un vantaggio. 4.   Quando si utilizzano i dati disponibili, l’esito della procedura può essere meno favorevole per l’impresa che nell’ipotesi della collaborazione.
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