Art. 14 · Ispezioni all’interno dell’Unione

Art. 14

Ispezioni all’interno dell’Unione

In vigore dal 14 dic 2022
Ispezioni all’interno dell’Unione 1.   Per l’assolvimento dei compiti assegnatile dal presente regolamento, la Commissione può effettuare le necessarie ispezioni presso le imprese e le associazioni di imprese. 2.   Quando la Commissione procede a tali ispezioni, i funzionari da essa autorizzati a svolgerle sono abilitati a: a) accedere a tutti i locali, i terreni e i mezzi di trasporto dell’impresa o dell’associazione di imprese; b) esaminare i registri e gli altri documenti aziendali, su qualsiasi forma di supporto, e ad accedere a tutte le informazioni accessibili all’entità oggetto dell’ispezione nonché a eseguire o richiedere copie o estratti di tali registri o documenti; c) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell’impresa o dell’associazione di imprese chiarimenti relativi a fatti e documenti inerenti all’oggetto e allo scopo dell’ispezione e verbalizzarne le risposte; d) apporre sigilli ai locali e ai registri o documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento. 3.   L’impresa o l’associazione di imprese è tenuta a sottoporsi alle ispezioni disposte con decisione della Commissione. I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a effettuare l’ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di una decisione della Commissione: a) che specifica l’oggetto e lo scopo dell’ispezione; b) che contiene una dichiarazione attestante che, conformemente all’, in caso di mancata collaborazione la Commissione può adottare una decisione sulla base dei dati a sua disposizione; c) che fa riferimento alla possibilità di infliggere le ammende o le penalità di mora di cui all’; e d) che afferma il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione a norma dell’articolo 263 TFUE. 4.   In tempo utile prima dell’ispezione, la Commissione informa lo Stato membro nel cui territorio tale ispezione sarà effettuata e ne comunica la data di inizio. 5.   I funzionari e le altre persone autorizzati o nominati dallo Stato membro nel cui territorio sarà effettuata l’ispezione prestano attivamente assistenza, su richiesta dello Stato membro o della Commissione, ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 2. 6.   Se i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatano che un’impresa o un’associazione di imprese si oppone a un’ispezione disposta ai sensi del presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio ha luogo l’ispezione presta loro l’assistenza necessaria, richiedendo se del caso l’assistenza della forza pubblica o di un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge, in modo tale che essi possano procedere all’ispezione. Se la legislazione nazionale richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per consentire l’assistenza prevista dal presente paragrafo, si provvede a chiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva. 7.   Su richiesta della Commissione, uno Stato membro conduce nel proprio territorio le ispezioni o altre misure di accertamento dei fatti previste dal proprio diritto nazionale al fine di stabilire l’eventuale esistenza di sovvenzioni estere che provocano distorsioni sul mercato interno.
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