Art. 13
Richieste di informazioni
In vigore dal 14 dic 2022
Richieste di informazioni
1. Per svolgere i compiti assegnatile dal presente regolamento, la Commissione può chiedere informazioni conformemente al presente articolo.
2. La Commissione può chiedere alle imprese oggetto di indagine di fornire tutte le informazioni necessarie, comprese quelle relative alle loro offerte nell’ambito di procedure di appalto pubblico.
3. La Commissione può chiedere tali informazioni anche ad altre imprese o associazioni di imprese, comprese informazioni relative alle loro offerte nell’ambito di procedure di appalto pubblico, tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità.
4. La richiesta di informazioni a norma dei paragrafi 2 o 3:
a)
indica espressamente la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa quali sono le informazioni richieste e fissa un termine adeguato entro il quale tali informazioni devono essere fornite;
b)
contiene una dichiarazione attestante che, se le informazioni fornite sono inesatte, incomplete o fuorvianti, possono essere inflitte le ammende o le penalità di mora di cui all’;
c)
contiene una dichiarazione attestante che, conformemente all’, in caso di mancata collaborazione la Commissione può adottare una decisione sulla base dei dati a sua disposizione.
5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono alla stessa tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei compiti che le sono assegnati dal presente regolamento. Si applica mutatis mutandis il paragrafo 4, lettera a).
6. La Commissione può anche chiedere ai paesi terzi di fornire tutte le informazioni necessarie. Si applica mutatis mutandis il paragrafo 4, lettere a) e c).
7. La Commissione può sentire una persona fisica o giuridica che vi acconsenta allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto di un’indagine. Se l’audizione non si svolge nei locali della Commissione o per telefono o mediante altri mezzi elettronici, prima dell’audizione la Commissione:
a)
ne informa lo Stato membro nel cui territorio deve avere luogo l’audizione; oppure
b)
ottiene l’accordo del paese terzo nel cui territorio deve avere luogo l’audizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2560:oj#art-13