Art. 12 · Misure provvisorie

Art. 12

Misure provvisorie

In vigore dal 14 dic 2022
Misure provvisorie 1.   Per preservare la concorrenza nel mercato interno ed evitare danni irreparabili, la Commissione può adottare un atto di esecuzione nella forma di una decisione che ordina misure provvisorie se: a) vi sono elementi sufficienti che indicano che un contributo finanziario costituisce una sovvenzione estera e provoca distorsioni sul mercato interno; e b) esistono rischi di danni gravi e irreparabili alla concorrenza nel mercato interno. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 2.   Le misure provvisorie possono consistere in particolare, ma non esclusivamente, nelle misure di cui all’, paragrafo 4, lettere a), c) e d). Non possono essere adottate misure provvisorie in relazione a procedure di appalto pubblico. 3.   Le misure provvisorie si applicano per un periodo determinato, che, se necessario e opportuno, può essere prorogato, oppure fino all’adozione della decisione finale.
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