Art. 11
Indagine approfondita
In vigore dal 14 dic 2022
Indagine approfondita
1. Nel corso dell’indagine approfondita, la Commissione procede a una valutazione ulteriore della sovvenzione estera individuata nella decisione di avvio dell’indagine approfondita e raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie conformemente agli .
2. Se constata che, conformemente agli articoli da 4 a 6, una sovvenzione estera provoca distorsioni sul mercato interno, la Commissione può adottare un atto di esecuzione nella forma di una decisione che impone misure di riparazione («decisione con misure di riparazione»). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
3. Se constata che, conformemente agli articoli da 4 a 6, una sovvenzione estera provoca distorsioni sul mercato interno e l’impresa oggetto di indagine propone impegni che la Commissione ritiene adeguati e sufficienti a porre pienamente ed efficacemente rimedio alla distorsione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione nella forma di una decisione per rendere tali impegni vincolanti per l’impresa («decisione con impegni»). Una decisione con cui viene accettato il rimborso di una sovvenzione estera conformemente all’, paragrafo 6, è considerata una decisione con impegni. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione nella forma di una decisione di non sollevare obiezioni («decisione di non sollevare obiezioni») se constata che:
a)
la valutazione preliminare contenuta nella decisione di avvio dell’indagine approfondita non è confermata; oppure
b)
la distorsione sul mercato interno è più che compensata dai corrispondenti effetti positivi ai sensi dell’.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
5. Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall’avvio dell’indagine approfondita.
Storico versioni
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