Art. 62 · Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014

Art. 62

Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014

In vigore dal 14 dic 2022
Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014 Il regolamento (UE) n. 600/2014 è così modificato: 1) l’articolo 27 octies è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli APA rispettano i requisiti in materia di sicurezza dei sistemi informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). (*4)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).»;" b) al paragrafo 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 3 e 5.»; 2) l’ nonies è così modificato: a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I CTP rispettano i requisiti in materia di sicurezza dei sistemi informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554.»; b) al paragrafo 8, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i requisiti organizzativi concreti di cui al paragrafo 4.»; 3) l’articolo 27 decies è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli ARM rispettano i requisiti in materia di sicurezza dei sistemi informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554.»; b) al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 2 e 4.».
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