Art. 62
Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014
In vigore dal 14 dic 2022
Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014
Il regolamento (UE) n. 600/2014 è così modificato:
1)
l’articolo 27 octies è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Gli APA rispettano i requisiti in materia di sicurezza dei sistemi informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).
(*4) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).»;"
b)
al paragrafo 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 3 e 5.»;
2)
l’ nonies è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I CTP rispettano i requisiti in materia di sicurezza dei sistemi informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554.»;
b)
al paragrafo 8, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
i requisiti organizzativi concreti di cui al paragrafo 4.»;
3)
l’articolo 27 decies è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli ARM rispettano i requisiti in materia di sicurezza dei sistemi informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554.»;
b)
al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 2 e 4.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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