Art. 60 · Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

Art. 60

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

In vigore dal 14 dic 2022
Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le CCP mantengono e gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività. Esse utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati, tra cui sistemi di TIC gestiti in conformità del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). (*2)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).»;" b) il paragrafo 6 è soppresso; 2) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le CCP adottano, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, comprendenti una politica di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e ripristino relativi alle TIC predisposti e attuati in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, miranti ad assicurare il mantenimento delle funzioni, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi della CCP.»; b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo e i requisiti della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro, con l’esclusione della politica di continuità operativa delle TIC e dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC.»; 3) all’, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino, tranne che per i requisiti in materia di gestione dei rischi informatici, i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1.»; 4) all’articolo 79, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   I repertori di dati sulle negoziazioni individuano le fonti di rischio operativo e le riducono anche sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati, tra cui sistemi di TIC gestiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554. 2.   I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, comprendenti una politica di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e ripristino relativi alle TIC istituiti in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, miranti ad assicurare il mantenimento delle loro funzioni, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti.»; 5) all’articolo 80, il paragrafo 1 è soppresso; 6) nell’allegato I, la sezione II è così modificata: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) un repertorio di dati sulle negoziazioni viola l’articolo 79, paragrafo 1, allorché non individua le fonti di rischio operativo o non limita al massimo tali rischi sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati, tra cui sistemi di TIC gestiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554; b) un repertorio di dati sulle negoziazioni viola l’articolo 79, paragrafo 2, allorché non stabilisce, non attua o non mantiene una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, istituiti in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, miranti ad assicurare il mantenimento delle proprie funzioni, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti;»; b) la lettera c) è soppressa; 7) l’allegato III è così modificato: a) La sezione II è così modificata: i) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) una CCP di classe 2 viola l’, paragrafo 3, allorché non mantiene o non gestisce una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei propri servizi e dell’esercizio delle attività, o allorché non utilizza sistemi, risorse o procedure adeguati e proporzionati, tra cui sistemi di TIC gestiti conformemente al regolamento (UE) 2022/2554»; ii) la lettera f) è soppressa; b) nella sezione III, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una CCP di classe 2 viola l’, paragrafo 1, allorché non stabilisce, non attua o non mantiene una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, istituiti in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, miranti ad assicurare il mantenimento delle proprie funzioni, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti dalla CCP; tale piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della perturbazione in modo da permettere alla CCP di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista;».
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