Art. 53 · Obblighi di notifica

Art. 53

Obblighi di notifica

In vigore dal 14 dic 2022
Obblighi di notifica Gli Stati membri notificano alla Commissione, all’ESMA, all’ABE e all’EIOPA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in attuazione del presente capo, incluse le eventuali norme di diritto penale pertinenti, entro il 17 gennaio 2025. Gli Stati membri notificano senza indebito ritardo alla Commissione, all’ESMA, all’ABE e all’EIOPA tutte le successive modifiche.
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